Con la stagione estiva nel vivo le strutture Alberghiere necessitano di garantirsi l’efficienza degli impianti e di essere in regola con le certificazioni e le verifiche richieste. Quest’anno, tra le incertezze della ripartenza dopo lo stop effettivo causato dalla pandemia, è ancora più importante essere pronti e in linea con le normative.

Le strutture interessate alle seguenti norme comprendono tutte quelle attività turistico – alberghiero elencate nel D.M. 9 Aprile 1994 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere” e nello specifico comprendono:

  • alberghi,
  • motel,
  • villaggi albergo,
  • villaggi turistici,
  • esercizi di affittacamere,
  • case e appartamenti per vacanze,
  • alloggi agrituristici,
  • ostelli per la gioventù,
  • residenze turistico alberghiere,
  • rifugi alpini.

Quando i posti letto superano le 25 unità, l’attività rientrerà tra quelle previste dal D.M. 16 febbraio 1982. In questo caso, per definire la progettazione, sarà necessario far effettuare un esame con successivo parere da parte del Comando dei Vigili del Fuoco per il rilascio del CPI: il Certificato di Prevenzione Incendi (valido per 6 anni, salvo casi particolari dove la validità sarà di 3 anni), poiché il rischio di incendio a causa dell’elevata densità e affollamento della struttura, sarà più elevato.

Infatti, per questo tipo di ambienti, devono essere adottati dei provvedimenti specifici per quanto riguarda gli impianti elettrici. Il D.M. 9 aprile 1994 si applica a tutte le strutture alberghiere, nuove o pre esistenti. Inoltre, anche le strutture con meno di 25 posti letto devono seguirlo, anche se le prescrizioni saranno meno severe in quanto gli ambienti potrebbero essere classificati come “ordinari”.

Per ottenere il CPI, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco richiede la dichiarazione di conformità degli impianti elettrici secondo quando stabilito dalla Legge 46/90 art.9.

Per gli impianti di protezione antincendio e di protezione contro le scariche atmosferiche che non ricadono nel campo di applicazione della legge 46/90 viene invece richiesta una dichiarazione di corretta installazione e funzionamento da parte dell’installatore. Questi impianti devono essere accompagnati, come indicato nello stesso modello, “da progetto, a firma di un professionista, riferito alle eventuali norme di prodotto e/o ad eventuali requisiti prestazionali previsti da disposizioni vigenti o da prescrizioni dello stesso Comando dei VV.F”.

Negli alberghi inoltre, potrebbero esserci anche degli ambienti destinati allo spettacolo con capienza superiori ai 100 posti: in questo caso questi ambienti sono definiti locali di pubblico spettacolo e trattenimento, attività n. 83 del D.M. 16 febbraio 1982, soggetti alle prescrizioni del D.M. 19-8-96, riguardanti le regole tecniche di prevenzione incendi, dei quali si occupa anche la Sezione 752 Norma CEI 64-8/7.

a ) È vietato l’uso dei conduttori PEN (schema TN-C) ad esclusione delle condutture che transitano soltanto.

b) Gli apparecchi d’illuminazione devono essere mantenuti ad adeguata distanza dagli oggetti illuminati, se questi ultimi sono combustibili. Attenersi alle indicazioni del costruttore oppure, salvo diversamente indicato, per i faretti e i piccoli proiettori tale distanza deve essere almeno:

  • 0,5 m: fino a 100 W;
  • 0,8 m: da 100 a 300 W;
  • 1 m: da 300 a 500 W.

c) Deve essere evitato il pericolo di proiezione di materiale incandescente, esempio rottura di lampade ad alogeni e ad alogenuri, proteggendo la lampada mediante schermo di sicurezza r e seguendo scrupolosamente le istruzioni fornite dal costruttore.

d) I dispositivi di manovra, controllo e protezione, fatta eccezione per quelli destinati a facilitare l’evacuazione, devono essere posti in luoghi inaccessibili al pubblico,o posti entro involucri apribili con chiave o attrezzo, ad esclusiva disposizione del personale addetto.

e) L’illuminazione di sicurezza deve garantire un’autonomia minima di un’ora.

f) Disporre i conduttori dei circuiti in c.a. in modo da evitare riscaldamenti delle parti metalliche adiacenti per effetto induttivo, particolarmente quando si usano cavi unipolari.

g) Deve essere previsto un comando per l’interruzione di emergenza.

h) Per il montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili devono essere utilizzati apparecchi di illuminazione specificatamente previsti per lo scopo e dichiarati tali dal costruttore

i) Quando si utilizzano cavi “non propaganti la fiamma” (CEI 20-35) i cavi possono essere e installati individualmente oppure distanziati tra loro almeno 250 mm nei tratti di percorso parallelo.

l) I dispositivi di protezione contro le sovracorrenti devono essere collocati all’origine dei circuiti, sia che attraversino sia che abbiano si origine nei luoghi stessi.

m) I componenti dell’impianto montati su o all’interno di strutture combustibili che nel normale funzionamento possono emettere archi o scintille tali da far uscire dal microambiente interno agli apparecchi medesimi particelle incandescenti che possono innescare un incendio devono essere racchiusi in custodie aventi grado di protezione IP4X almeno verso le strutture combustibili.

n) Quando si utilizzano cavi “non propaganti l’incendio il fascio di cavi non deve essere in quantità tale da superare il volume unitario di materiale non metallico stabilito dalla Norma CEI 20-22 .